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Le Competenze e le Autorizzazioni del Biologo Nutrizionista

Secondo l’art. 3 della Legge 396/67 è tra le competenze del Biologo la “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici nell’uomo”.
Nel decreto legge n.362/93 del Ministero di Grazia e Giustizia si attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche, […] la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Nel Parere Consiglio Superiore di Sanità del 12/04/2011 si legge “…è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo” e sempre nel medesimo documento si aggiunge che “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche la modalità di assunzione”

Il nutrizionista, pertanto, non effettuerà diagnosi e non prescriverà farmaci; azioni che restano di esclusiva pertinenza del medico chirurgo.

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